diritto alla
riduzione dell'ipoteca su parte di immobili alienati a terzi
04.11.2001
Cass.
27.3.2001, n. 4428
Il proprietario di più immobili (nella
specie, un lotto di villini) gravati, nel loro insieme, da ipoteca suscettibile
di riduzione perché iscritta in eccesso rispetto al loro complessivo valore
conserva il diritto e l'interesse ad ottenere la riduzione dell'ipoteca stessa
con riferimento al valore dei beni alla data della decisione, anche se, al
momento di proporre la relativa domanda, abbia alienato parte di detti immobili
a persone cui l'esistenza dell'ipoteca era nota.
La riduzione, infatti, può operare del
tutto legittimamente anche liberando dal vincolo reale gli immobili venduti e
concentrando l'iscrizione su quelli di cui il debitore sia rimasto proprietario
(con conseguente sua sottrazione al rischio della responsabilità, ex art. 1482,
c. 3, c.c., , cui sarebbe invece tenuto nei confronti dei compratori ove il
creditore, in caso di mancato adempimento, ritenga di soddisfarsi sugli
immobili venduti anziché su quelli rimasti al debitore stesso).